Art. 223 · Art. 90, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 1 a 7, legge 8 giugno 1933, n. 629.
Testo unicoTitolo IICapo I

Art. 223

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Art. 90, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 1 a 7, legge 8 giugno 1933, n. 629.

In vigore dal 22 dic 1933
Ai Regi Istituti superiori di magistero si applicano le disposizioni concernenti il personale amministrativo contenute nel Titolo I, sezione II, capo IV e nella tabella G annessa al presente testo unico. L'annessa tabella M determina il numero dei subalterni di ciascun Istituto e il loro trattamento economico. A questo personale si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico e a quello di quiescenza dei subalterni statali.
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