Art. 216 · Art. 8, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 9, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585.
Testo unicoTitolo IICapo I

Art. 216

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Art. 8, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 9, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585.

In vigore dal 22 dic 1933
Se il numero degli iscritti ad un corso di materie fondamentali è tale, a giudizio del Consiglio direttivo, da giustificare lo sdoppiamento del corso stesso, potrà istituirsi, in seguito al parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, un secondo corso.
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