Testo unico›Titolo II›Capo I
Art. 214
269 / 334Articoli 5 e 6, comma ultimo, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 88, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028 - Art. 1, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 1, R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29.
In vigore dal 22 dic 1933
Il governo degli Istituti superiori di magistero appartiene:
1° al direttore, il quale è nominato per decreto Reale fra i professori di ruolo appartenenti all'Istituto; dura in ufficio un biennio e può essere confermato;
2° al Consiglio direttivo, composto di tutti i professori di ruolo (ordinari e straordinari) dell'Istituto;
3° al Consiglio dei professori, composto di tutti i professori dell'Istituto.
Le attribuzioni del direttore, del Consiglio direttivo e del Consiglio dei professori sono stabilite dal regolamento.
Al direttore spetta la retribuzione annua di L. 2000, ridotta del 12% ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
Nelle norme per la conferma nella carica o per la sostituzione, egli conserva le sue mansioni per gli atti inerenti al normale funzionamento dell'Istituto.
Storico versioni
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