Testo unico›Sez. IV
Art. 212
267 / 334Art. 10, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
Le Università e gli Istituti superiori liberi o alcune loro Facoltà o Scuole possono essere soppresse con decreto Reale quando sia stata accertata l'insufficienza dei mezzi finanziari o del materiale didattico di cui dispongono, ovvero per ragioni inerenti all'interesse generale degli studi o alla distribuzione territoriale degli Istituti di istruzione superiore.
Le Università e gli Istituti predetti possono inoltre essere soppressi, quando l'insegnamento in essi impartito non sia sostanzialmente informato al rispetto delle istituzioni e dei principi che governano l'ordine sociale dello Stato.
Con lo stesso decreto Reale relativo alla soppressione saranno stabilite le disposizioni che si renderanno necessarie nei riguardi del personale di ruolo e degli studenti.
Le eventuali disposizioni nei riguardi del personale di ruolo saranno promosse previo concerto col Ministro delle finanze.
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