Art. 209 · Art. 2, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321.
Testo unicoSez. IV

Art. 209

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Art. 2, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321.

In vigore dal 22 dic 1933
Il Ministro per l'educazione nazionale può chiedere alle Università e agli altri Istituti superiori liberi che siano messi a disposizione del Ministro per gli affari esteri, per gli scopi di cui all', professori delle Università e degli istituti stessi. Quando gli Istituti interessati vi acconsentano, l'onere del pagamento delle supplenze ai professori predetti è a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.
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