Art. 203 · Art. 109, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 6, comma ultimo, e 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1031, n. 1227.
Testo unicoSez. IV

Art. 203

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Art. 109, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 6, comma ultimo, e 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1031, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
I bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Università e degli Istituti superiori liberi sono comunicati, per conoscenza, al Ministero dell'educazione nazionale. Alle Università, e agli Istituti superiori liberi non si applicano le disposizioni degli , comma secondo, del presente T. U.
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