Testo unico›Sez. IV
Art. 201
256 / 334Articoli 100, comma 1°, 101, commi 1° e 2°, 103, 106 comma 1°, e 180 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 7, comma 1°, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Articoli 2 e 70, comma 1°, R decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
Lo statuto determina:
a) le Facoltà, Scuole, Corsi e Seminari di cui si compone l'Università o Istituto superiore libero;
b) le materie d'insegnamento, il loro ordine, il modo come debbono essere impartite, il numero minimo delle materie prescritto pel conseguimento della laurea o diploma e le norme relative al riconoscimento del valore legale dei corsi liberi, ai sensi dell', comma ultimo;
c) le norme relative alla nomina dei rettori e direttori e quelle relative alla composizione e rinnovazione dei Consigli d'amministrazione; le norme transitorie secondo le quali, per il primo funzionamento delle Università o Istituti, è costituito il Consiglio d'amministrazione e sono nominati i rettori, i direttori e i presidi. In seno al Consiglio possono essere rappresentati gli Enti e i privati che contribuiscono al mantenimento dell'Università o Istituto; in ogni caso ne fa parte un rappresentante del Governo, scelto dal Ministro per l'educazione nazionale;
d) il ruolo organico dei posti di professore per ciascuna Facoltà e Scuola; il numero dei posti deve essere tale da assicurare l'efficace funzionamento della Facoltà e Scuola;
e) il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo, e del personale qualunque categoria in servizio presso l'Università o Istituto. Il trattamento economico dei professori di ruolo non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito nella tabella E;
f) lo stato giuridico di qualunque categoria di personale in servizio presso l'Università o Istituto, esclusi i professori di ruolo;
g) l'ammontare delle tasse e sopratasse scolastiche, che non può comunque, essere inferiore a quello stabilito nella tabella H; le sopratasse debbono essere devolute ai fini di cui al comma secondo dell' e con le modalità ivi indicate;
h) il numero e le modalità degli esami di profitto, e le modalità dell'esame di laurea o diploma;
i) le lauree e i diplomi conferiti da ciascuna Facoltà o Scuola.
Lo statuto deve inoltre contenere qualsiasi altra norma relativa all'ordinamento e funzionamento dell'Università o Istituto.
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