Testo unico›Capo III
Art. 20
25 / 334Art. 2, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2402 - Articoli 1 e 18, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 1, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.
In vigore dal 22 dic 1933
Presso le Università e gl'Istituti superiori gli insegnamenti sono coordinati in modo da costituire Facoltà, Scuole e Corsi.
Le Facoltà che possono essere. costituite presso ciascuna Università o Istituto superiore sono:
di giurisprudenza;
di scienze politiche;
di scienze economiche e commerciali;
di lettere e filosofia;
di medicina e chirurgia;
di medicina veterinaria;
di farmacia;
di scienze matematiche, fisiche e naturali;
di ingegneria;
di architettura;
di agraria.
Possono inoltre essere sostituite:
a) Scuole dirette a fini speciali;
b) Scuole di perfezionamento;
c) Corsi di perfezionamento, d'integrazione e di cultura, annessi alle singole Facoltà.
Le Scuole di cui alle lettere a) e b) possono essere costituite, sia con insegnamenti ad esse particolari, sia con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti propri di altre Facoltà.
I Corsi di cui alla lettera c) sono costituiti, in seno alle rispettive Facoltà, da insegnamenti opportunamente organizzati e appartenenti anche ad altre Facoltà o Scuole. I Corsi d'integrazione sono costituiti presso le Facoltà di scienze economiche e commerciali.
Possono infine costituirsi Seminari mediante raggruppamento e coordinamento di insegnamenti tra loro affini o comunque connessi, anche di Facoltà, Scuole o Istituti superiori diversi.
Gli insegnamenti possono svolgersi sotto forma lezioni cattedratiche o di esercitazioni varie di carattere scientifico o professionale.
Salvo il disposto dell', il regolamento generale universitario determina la durata degli studi per ciascuna delle Facoltà indicate nel comma secondo. La durata degli studi per le Scuole e i Corsi indicati nel comma terzo è determinata dagli statuti.
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