Testo unico›Capo III
Art. 195
51 / 334Articoli 6, 7 e 11, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003.
In vigore dal 14 gen 1938
Il Comitato centrale è presieduto dal Ministro per l'educazione nazionale ed è composto:
1) del segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista;
2) del vice segretario dei Gruppi universitari fascisti;
3) di un rappresentante della Milizia universitaria fascista, designato dal comando generale della Milizia;
4) del direttore generale dell'istruzione superiore;
5) di un rettore di Università e di un direttore di Istituto d'istruzione superiore, designati dal Ministro per l'educazione nazionale;
6) di due professori appartenenti ai ruoli delle Università e Istituti d'istruzione superiore, egualmente designati dal Ministro per l'educazione nazionale;
7) di un rappresentante del Ministro per le finanze e di un rappresentante del Ministro per le corporazioni.
I componenti di cui ai numeri 3, 5, 6, 7, durano in carica un biennio e possono essere confermati.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario appartenente al Ministero dell'educazione nazionale.
Il Comitato è costituito con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.
Il Comitato si aduna in seduta ordinaria una volta all'anno. Può essere convocato, in seduta straordinaria, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di tre componenti del Comitato stesso.
Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-195