Art. 194 · Articoli 4 e 5, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003.
Testo unicoCapo III

Art. 194

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Articoli 4 e 5, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003.

In vigore dal 22 dic 1933
Il Comitato centrale, per lo svolgimento della sua attività, si vale: a) del provento del contributo di cui all'ultimo comma dell' del presente T. U.; b) di un contributo annuo del Ministero delle corporazioni; c) di un contributo annuo del Partito Nazionale Fascista; d) di altri eventuali proventi. I fondi di cui al comma precedente sono versati annualmente in conto entrate del Tesoro. La corrispondente somma viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-194