Art. 186 · Art. 1, R. decreto 11 marzo 1923, n. 563 - R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 277 - Art. 20, R. decreto-legge 23 ottobre 1927. n. 2105.
Testo unicoCapo III

Art. 186

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Art. 1, R. decreto 11 marzo 1923, n. 563 - R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 277 - Art. 20, R. decreto-legge 23 ottobre 1927. n. 2105.

In vigore dal 22 dic 1933
Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a concedere assegni ad italiani ed a stranieri per seguire corsi o compiere studi presso Università, Istituti superiori e Istituti d'istruzione artistica rispettivamente dell'estero e del Regno. La somma all'uopo occorrente è annualmente stabilita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale. Possono essere autorizzate, presso gli istituti incaricati del servizio di tesoreria, apertura di credito a favore degli economi delle Università, degli Istituti superiori e degli Istituti di istruzione artistica, per il pagamento degli assegni a stranieri che seguono corsi o compiono studi presso Università, Istituti superiori e Istituti d'istruzione artistica del Regno.
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