Testo unico›Capo II
Art. 175
207 / 334Art. 59, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 3, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 - Art. 33, R. decreto 30 novembre 1924, n 2172 - Art. 23, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
Le Commissioni giudicatrici sono, ogni anno accademico, nominate dal Ministro per ciascuna sede e per ciascuna professione. Sono in maggioranza composte di professori di ruolo appartenenti a Università o Istituti superiori e, secondo le professioni cui i candidati aspirano, di magistrati o funzionari di alto grado, di persone di riconosciuta competenza nel rispettivo ramo di studi o che abbiano dato prova di notevole perizia nell'esercizio professionale.
Ai componenti le Commissioni è corrisposto, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso di lire venticinque se appartenenti all'Amministrazione dello Stato, e di lire cinquanta se estranei all'Amministrazione stessa, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.
Oltre tale compenso sono corrisposti ai componenti, che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, l'indennità di missione e il rimborso delle spese a norma del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni. Agli estranei all'Amministrazione competono le indennità stabilite per gli impiegati del grado sesto.
Le indennità e i compensi previsti dal presente articolo, escluso il rimborso delle spese di viaggio, sono soggetti alla riduzione del 12%, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-175