Art. 170 · Art. 17, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
Testo unicoCapo II

Art. 170

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Art. 17, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

In vigore dal 9 ago 2002
I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nel Regno, salvo il caso di legge speciale. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 2002, N. 148. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 2002, N. 148.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-170