Art. 165 · Art. 41, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
Testo unicoCapo ISez. III

Art. 165

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Art. 41, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
Le punizioni disciplinari che, secondo la gravità delle mancanze, possono essere inflitte agli studenti sono determinate dal regolamento generale universitario.
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