Testo unico›Capo I›Sez. III
Art. 163
249 / 334Art. 5, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590.
In vigore dal 22 dic 1933
Coloro che hanno seguito l'intero corso di studi propedeutici e di applicazione per l'ingegneria e hanno superato tutti gli esami di profitto sono ammessi a sostenere l'esame di laurea in ingegneria, il quale consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo d'ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso, e in una discussione orale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-163