Art. 16 · Art. 24, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
Testo unicoTitolo ISez. I

Art. 16

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Art. 24, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

In vigore dal 22 dic 1933
I Consigli delle Facoltà e delle Scuole, oltre le attribuzioni demandate loro dal regolamento, hanno altresì il compito di raccogliere i programmi dei corsi che i professori ufficiali e i liberi docenti si propongono di svolgere, di esaminarli e coordinarli fra loro, introdurvi le opportune modificazioni ed elaborare così un piano organico di corsi che pienamente risponda alle finalità scientifiche e professionali delle Facoltà o Scuole.
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