Art. 156 · Art. 16, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 12, comma 6°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 19, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863.
Testo unicoCapo ISez. III

Art. 156

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Art. 16, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 12, comma 6°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 19, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863.

In vigore dal 22 dic 1933
Gli studenti di cittadinanza straniera, i quali appartengano a famiglia residente all'estero, sono esonerati dal pagamento di metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche. Gli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia o nella provincia di Zara sono esonerati dal pagamento dell'intero ammontare delle tasse e sopratasse scolastiche. Tanto gli uni che gli altri sono tenuti al pagamento dei contributi di qualsiasi natura. Il beneficio di cui ai primi due commi del presente articolo resta sospeso, qualora lo studente debba ripetere lo stesso anno di corso o non ottenga il titolo accademico nel numero di anni prescritto per il conseguimento del titolo stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-156