Testo unico›Capo I›Sez. III
Art. 153
239 / 334Art. 49, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812.
In vigore dal 22 dic 1933
Non sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche coloro che si trovino nelle condizioni previste dalle leggi 14 giugno 1928, n. 1312, e 2 luglio 1929, n. 1182.
L'esenzione totale di cui all', lettera c) n. 5, della legge 14 giugno 1928, n. 1312, è, peraltro, subordinata alle seguenti condizioni:
1° che i beneficiandi contemplati dalle lettere a) e b) dell' della legge stessa abbiano, rispettivamente, sette o più figli, ovvero dieci o più figli, viventi ed a carico, di nazionalità italiana;
2° che gli studenti abbiano superato con una media non inferiore ai sette decimi gli esami che costituiscono titolo per l'ammissione all'Università o Istituto, ovvero gli esami consigliati dalla Facoltà o Scuola per l'anno precedente, o un numero corrispondente di esami, qualora abbiano seguito un diverso piano di studi, e non siano stati respinti in alcuna prova.
Storico versioni
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