Art. 147 · Art. 16, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
Testo unicoCapo ISez. III

Art. 147

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Art. 16, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

In vigore dal 22 dic 1933
I cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi presso le Università e gli Istituti superiori all'anno di corso per il quale dalle competenti autorità accademiche siano ritenuti sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero. Per ottenere l'ammissione di cui al comma precedente occorre possedere uno dei titoli di studi medi, conseguiti all'estero e indicati in un elenco approvato, e, occorrendo, modificato con decreto del Ministro dell'educazione nazionale. Coloro i quali possiedono un titolo di studi medi non compreso nel detto elenco possono ottenere l'ammissione con provvedimento del Ministro, su proposta delle competenti autorità accademiche e udito il parere del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
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