Art. 139 · Articoli 4 e 5, legge 8 giugno 1933, n, 629.
Testo unicoCapo II

Art. 139

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Articoli 4 e 5, legge 8 giugno 1933, n, 629.

In vigore dal 22 dic 1933
Salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo presso ciascuna Università o Istituto è destinato un direttore amministrativo, compreso tra i dipendenti dello Stato; a carico del quale grava la relativa spesa. Il direttore amministrativo sovraintende, in conformità; alle disposizioni del rettore o direttore e delle autorità accademiche, a tutti i servizi amministrativi ed è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari. Nell'annessa tabella G sono indicati i gradi di classifica ed i posti di ruolo dei direttori amministrativi dei Regi Istituti d'istruzione superiore. Negli Istituti, ai quali non è destinato un direttore amministrativo, le relative funzioni possono essere assegnate, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, per incarico annuale, a un direttore amministrativo di altro Istituto della sede. Tale incarico è retribuito, a carico dell'Istituto, con l'emolumento in ragione di lire millecinquecento annue.
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