Art. 129 · Articoli 62 e 84, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
Testo unicoCapo II

Art. 129

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Articoli 62 e 84, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
Presso le Università e gli Istituti superiori prestano servizio, in relazione alle esigenze delle Facoltà e Scuole che li costituiscono, aiuti, assistenti e lettori. Tali categorie di personale sono a carico del bilancio dell'Università o Istituto, ed il loro stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza sono determinati nel regolamento interno di cui all'. I provvedimenti relativi sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione, salvo le disposizioni del presente Capo. Il riparto di detto personale tra le cattedre e gli Istituti scientifici delle varie Facoltà e Scuole è determinato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del senato accademico, udite le Facoltà e Scuole che costituiscono l'Università o Istituto.
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