Art. 124 · Art. 43, R. decreto 30 settembre 1923, n, 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto- legge 3 luglio 1930, n. 1176.
Testo unicoCapo II

Art. 124

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Art. 43, R. decreto 30 settembre 1923, n, 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto- legge 3 luglio 1930, n. 1176.

In vigore dal 22 dic 1933
L'annessa tabella F determina la tassa per il conferimento e quella per l'esercizio della libera docenza. La prima è devoluta all'Erario; la seconda all'Università o Istituto superiore dove il libero docente intende esercitare il suo insegnamento. La tassa di esercizio deve essere nuovamente pagata ogni volta che il libero docente si trasferisca ad altra Università o Istituto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-124