Art. 120 · Art. 25, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Articoli 7 e 8, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
Testo unicoCapo II

Art. 120

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Art. 25, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Articoli 7 e 8, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

In vigore dal 22 dic 1933
La libera docenza può essere concessa per qualsiasi disciplina, anche se non vi corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti superiori. In tal caso il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, prima di proporre la Commissione giudicatrice, delibera se, per l'importanza e l'autonomia scientifica della materia in cui è chiesta la libera docenza, si possa iniziare la procedura sulla domanda presentata.
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