Art. 119 · Art. 40, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 12, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 26, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
Testo unicoCapo II

Art. 119

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Art. 40, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 12, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 26, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

In vigore dal 22 dic 1933
Il giudizio di merito sui candidati è dato da una Commissione unica per ciascuna materia, nominata dal Ministro su designazione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine. Oltre ai tre commissari effettivi, il Consiglio superiore designa due commissari supplenti che sono chiamati, secondo l'ordine della designazione, a sostituire coloro che per giustificati motivi non possono partecipare alle adunanze della Commissione. Se le conclusioni della Commissione favorevoli alla concessione dell'abilitazione siano prese a semplice maggioranza, il Ministro rimette gli atti al Consiglio superiore per il giudizio definitivo. Contro il giudizio pronunziato dalle Commissioni o dal Consiglio superiore non è ammesso ricorso nel merito. I membri delle Commissioni durano in ufficio un biennio e non possono essere rinominati se non sia trascorso un altro biennio. Le Commissioni si riuniscono una volta all'anno in Roma nel periodo che è stabilito con ordinanza ministeriale. Per le spese di funzionamento di dette Commissioni, i candidati sono tenuti a versare un contributo nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento generale universitario.
Storico versioni

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