Art. 114 · Art. 8, commi 1° e 5°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 25, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
Testo unicoCapo ISez. II

Art. 114

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Art. 8, commi 1° e 5°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 25, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
Salvo il disposto dell', comma secondo, del presente T. U., a chiunque ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico Ente non può essere affidato più di un incarico d'insegnamento retribuito. Un secondo incarico retribuito potrà essere affidato solo in caso di assoluta necessità. Quando trattisi d'incarichi d'insegnamento da impartirsi presso Istituti militari nell'interesse della difesa dello Stato, può, con autorizzazione del Ministro, derogarsi alle disposizioni del presente articolo e degli articoli precedenti.
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