Art. 104 · Art. 22, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art.4, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
Testo unicoCapo ISez. II

Art. 104

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Art. 22, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art.4, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

In vigore dal 22 dic 1933
È consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di Università e di Istituti superiori con uffici di ruolo presso la Regia Scuola normale superiore di Pisa. È altresì consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con altri uffici i quali, per effetto di disposizioni di legge, siano annessi all'insegnamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-104