Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 104
161 / 334Art. 22, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art.4, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
È consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di Università e di Istituti superiori con uffici di ruolo presso la Regia Scuola normale superiore di Pisa.
È altresì consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con altri uffici i quali, per effetto di disposizioni di legge, siano annessi all'insegnamento.
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