Capo III
Art. 9
9 / 69In vigore dal 16 lug 1933
Quando sia stata avanzata domanda di pensione privilegiata, sulla quale non sia possibile provvedere sollecitamente, è liquidata la pensione per anzianità di servizio, con riserva di nuovo provvedimento, da emanarsi dopo compiuti i prescritti accertamenti.
Se, però, all'interessato, in ragione degli anni di servizio, spetta indennità per una volta tanto, la relativa liquidazione è disposta col decreto, con cui venga respinta la domanda di pensione privilegiata, salva la concessione di un acconto in misura non eccedente la metà della indennità stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-9