Art. 7
Capo III

Art. 7

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In vigore dal 16 lug 1933
Insieme con l'atto di cessazione dal servizio, l'ufficio centrale o la direzione generale, da cui l'impiegato amministrativamente dipende, predispone il decreto di liquidazione della pensione, assegno o indennità, cui l'interessato abbia diritto.
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