Capo IX
Art. 66
66 / 69In vigore dal 16 lug 1933
In tutti i casi di concessione di pensione, in cui debba effettuarsi, con la stessa o con successiva decorrenza, detrazione di rendita per l'assicurazione obbligatoria dei salariati, viene fatta riserva di nuovo provvedimento, apponendo la avvertenza seguente:
«Salvo nuovo provvedimento, quando sarà emanato il decreto Reale previsto dal R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383 (), in conseguenza delle modificazioni apportate al regime dell'assicurazione obbligatoria con la legge 13 dicembre 1928, n. 2900».
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-66