Capo IX
Art. 65
65 / 69In vigore dal 16 lug 1933
Le domande per la riversibilità delle pensioni, già liquidate dalla Corte dei conti, devono essere dirette al Ministero delle finanze.
Il Ministero (Ufficio schedario), ricevuta la domanda, vi appone il timbro a calendario, ne prende nota sulla scheda relativa alla pensione del dante causa e trasmette la domanda stessa all'Amministrazione liquidatrice, con l'indicazione dei dati risultanti dalla scheda. Contemporaneamente richiede alla Corte dei conti il fascicolo della pensione liquidata e lo trasmette all'Amministrazione.
Quando le ricerche del Ministero delle finanze avessero esito negativo, viene ugualmente inoltrata la domanda all'amministrazione competente con l'annotazione del caso.
Nello stesso modo si provvede nei casi in cui sia prodotta domanda per l'applicazione del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-65