Capo VIII
Art. 64
64 / 69In vigore dal 16 lug 1933
Presso il Ministero delle finanze è istituito un ufficio, per la formazione e la custodia di uno schedario generale delle pensioni.
Ogni ufficio centrale o direzione generale trasmette all'ufficio, non appena registrato il relativo decreto alla Corte dei conti, una scheda per ciascuna pensione o altro assegno continuativo liquidato, redatta conformemente agli allegati F, G, H al presente decreto.
L'ufficio schedario del Ministero delle finanze, ricevuta la scheda di cui al comma precedente, ricerca se al nome del pensionato o del dante causa esista altra partita di pensione e fa conoscere il risultato delle indagini all'Amministrazione che dispose la liquidazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-64