Capo VIII
Art. 63
63 / 69In vigore dal 16 lug 1933
Ogni Amministrazione, che provvede alla liquidazione del trattamento di quiescenza, ha un proprio archivio e due registri, nei quali vengono rispettivamente annotati, per numero progressivo, tutti i decreti concessivi e negativi ed i relativi estremi di emissione e di registrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-63