Art. 62
Capo VII

Art. 62

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In vigore dal 16 lug 1933
Nei casi di pensione o indennità miste, il decreto, a cura del Ministero, è trasmesso alla competente pretura, perché ne faccia eseguire gratuitamente la notifica all'Ente interessato, per mezzo dell'ufficiale giudiziario da essa dipendente. L'ufficiale giudiziario stende e firma la dichiarazione della eseguita notificazione tanto nella copia del decreto, che consegna alla parte interessata, quanto sul referto unito. Questo, munito del bollo e del visto del pretore, viene, a cura del pretore stesso, restituito all'Amministrazione mittente.
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