Art. 60
Capo VII

Art. 60

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In vigore dal 16 lug 1933
La copia del decreto di concessione della pensione o dell'assegno è, dall'Intendenza di finanza - Sezione Tesoro - spedita al podestà insieme al certificato d'iscrizione per la consegna all'interessato, agli effetti di cui al primo comma dell' del Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703. I decreti di concessione di indennità per una sola volta, i decreti di riscatto dei servizi e quelli con i quali si respingono domande relative al trattamento di quiescenza, sono direttamente comunicati agli interessati, con le stesse forme e modalità previste per i decreti di pensione, a cura del Ministero competente, con lettera a stampa conforme all'allegato L. La consegna della copia del decreto che concede o nega il riscatto all'impiegato in servizio è effettuata dal capo dell'ufficio dal quale l'impiegato stesso dipende, previo ritiro di apposita ricevuta, da rimettere all'Amministrazione centrale competente.
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