Capo II
Art. 6
6 / 69In vigore dal 16 lug 1933
Il decreto di riscatto o di riconoscimento dei servizi, di cui agli articoli precedenti, è allegato al fascicolo personale dell'impiegato ed è annotato nel suo stato di servizio, a margine della indicazione relativa a ciascun periodo riscattato o riconosciuto utile.
Nello stato di servizio è presa nota anche del contributo di riscatto dovuto dall'impiegato, e dei pagamenti effettuati con ritenute sullo stipendio o sulla paga, in conto del debito stesso.
All'atto della cessazione dal servizio, la parte del debito ancora insoluta è trattenuta sulla indennità e sulla pensione diretta liquidata.
Quando la cessazione dal servizio avvenga per la morte dell'impiegato, le quote del contributo non ancora soddisfatte, nella misura ridotta a norma di legge, sono ricuperate sulla pensione dovuta alla vedova od agli orfani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-6