Art. 55
Capo VII

Art. 55

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In vigore dal 16 lug 1933
Qualora il titolare del certificato di iscrizione non risieda nel Comune ovvero sia deceduto o non sussistano più le condizioni alle quali risulti subordinato il godimento della pensione, il podestà restituisce il certificato di iscrizione all'Intendenza di finanza mittente (Sezione Tesoro), cui dà anche notizia delle circostanze di fatto per le quali non sia più dovuta la pensione o se ne debba effettuare altrove il pagamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-55