Capo II
Art. 5
5 / 69In vigore dal 16 lug 1933
Il decreto con il quale si concede il riscatto, oltre la citazione delle disposizioni applicate, il cognome, il nome, la paternità, la data di nascita del titolare e la qualifica del medesimo, deve indicare i periodi di servizio dei quali venne chiesto il riscatto e, per ciascuno di essi, la parte ammessa e quella non ammessa a riscatto.
Nel decreto sono brevemente indicati i motivi, per i quali in tutto o in parte non si accoglie la domanda dell'interessato, sia che si tratti di servizi privi dei requisiti di legge o di servizi utili di per sè a pensione.
Nel decreto è stabilito, altresì, il contributo dovuto per il riscatto ed è specificato lo stipendio preso a base per la liquidazione, con la relativa percentuale, nonché il numero delle rate nelle quali venga ripartito il debito a carico dell'impiegato, da corrispondersi a cominciare dal mese successivo alla data di registrazione del decreto.
Il riscatto richiesto dall'impiegato al momento della cessazione dal servizio, o dai suoi aventi causa, è disposto con lo stesso decreto di concessione del trattamento di quiescenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-5