Art. 42
Capo VI

Art. 42

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In vigore dal 16 lug 1933
Il decreto di concessione di pensione a favore delle famiglie dei pensionati è redatto in conformità all'allegato C, e deve contenere le indicazioni, di cui al secondo comma del precedente , oltre il cognome, nome e qualità dell'impiegato già in pensione, e le altre indicazioni di cui al precedente . Nel decreto deve essere pure riportato l'ammontare della pensione diretta e la data e il numero della relativa concessione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-42