Capo VI
Art. 41
41 / 69In vigore dal 16 lug 1933
Il decreto di concessione di pensione, assegno o indennità, a favore delle famiglie di impiegati morti in servizio, è redatto in conformità all'allegato B, e deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo precedente, il cognome, il nome, la qualifica dell'impiegato, il legame di famiglia con il titolare o con i titolari della concessione, il cognome e nome dei figli e figliastri della vedova, con la data di nascita di ciascuno e, nei casi di non convivenza o di esistenza dei figli di precedente matrimonio, il nome del rappresentante legale degli orfani.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-41