Art. 40
Capo VI

Art. 40

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In vigore dal 16 lug 1933
I decreti con i quali il Capo del Governo e i Ministri concedono il trattamento di quiescenza diretto, sono redatti conformemente agli allegati A e D al presente decreto. I decreti devono contenere il numero progressivo, la citazione delle leggi e dei decreti applicati, il cognome, il nome, la paternità, la qualifica, la data e il luogo di nascita del titolare o dei titolari della pensione, assegno o indennità, la somma liquidata, scritta a mano in cifre e in lettere, la decorrenza e la durata per gli assegni continuativi, nonché le altre condizioni del godimento. Devono essere, inoltre, indicati gli anni di servizio utili e i periodi od altri elementi non valutati, con i motivi, in breve, della non valutabilità, gli stipendi assunti nel calcolo della media pensionabile, nonché il luogo in cui dovrà eseguirsi il pagamento. Il decreto ordina, se del caso, l'imputazione delle somme già pagate in seguito a precedente liquidazione e delle somme da pagare per riscatto di servizi. Quando si tratti di pensioni miste, devono essere indicati gli Enti, cui fanno carico le quote di pensione, assegno o indennità, e dev'essere specificato altresì il modo con cui fu provveduto al riparto dell'onere. Nei casi in cui si provvede contemporaneamente alla liquidazione del trattamento di quiescenza ed al riscatto dei servizi, il decreto deve contenere, altresì, le indicazioni menzionate nel precedente .
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