Art. 39
Capo V

Art. 39

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In vigore dal 16 lug 1933
Nel caso di riabilitazione del condannato, che avesse perduto il diritto o il godimento della pensione, dovrà essere unita alla istanza di liquidazione o di ripristino della pensione copia della sentenza di riabilitazione. L'Amministrazione, dopo aver provocato, nei casi prescritti dalla legge, il parere della Commissione per il trattamento di quiescenza degli impiegati destituiti, adotta, con le stesse norme stabilite per i decreti di liquidazione di pensione, il relativo provvedimento, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-39