Art. 38
Capo V

Art. 38

38 / 69
In vigore dal 16 lug 1933
I documenti, in base ai quali fu effettuata la liquidazione del trattamento di quiescenza, normale o privilegiato, devono essere uniti al decreto, che si trasmette alla Corte dei conti, per la prescritta registrazione. Nei casi di trattamento privilegiato, saranno prodotti, ai fini del riscontro di legittimità, oltre il parere dell'apposito Comitato, quello del Consiglio di amministrazione e delle autorità sanitarie o dei collegi medico-legali e tutti gli altri atti relativi al trattamento privilegiato. Se questo è concesso ai genitori o ai collaterali del militare, dovranno essere prodotti gli atti relativi alle condizioni economiche degli interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-38