Art. 37
Capo V

Art. 37

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In vigore dal 16 lug 1933
I documenti di cui agli articoli precedenti, devono essere prodotti dagli interessati o dai loro rappresentanti quando non siano già in possesso dell'Amministrazione. L'Amministrazione può sempre richiedere ai privati e alle autorità quelle notizie e quei documenti che ritenesse necessari ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-37