Capo IV
Art. 34
34 / 69In vigore dal 16 lug 1933
Per i militari giudicati permanentemente invalidi al servizio, per infermità dipendente dal servizio stesso, e ascrivibile alle prime otto categorie, l'Amministrazione provvede alla concessione della pensione od assegno spettante non appena sia stato espletato il procedimento di cui agli articoli precedenti.
Quando la cessazione dal servizio non sia precedentemente avvenuta, copia del decreto di concessione della pensione o assegno privilegiato, registrato alla Corte dei conti, è trasmessa all'ufficio competente a predisporre il relativo provvedimento, il quale è comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-34