Art. 31
Capo IV

Art. 31

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In vigore dal 16 lug 1933
Presso la segreteria del Comitato è tenuto un registro delle proposte di pensione privilegiata, trasmesse dalle varie Amministrazioni. Nel registro sono annotati il giorno di arrivo della proposta, il nome del richiedente e l'Amministrazione proponente; viene, inoltre, indicato se la proposta dell'Amministrazione e il parere del Comitato sono favorevoli o contrari alla concessione, e, infine, è fatta annotazione della data della emissione del parere e di quella della restituzione del fascicolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-31