Art. 30
Capo IV

Art. 30

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In vigore dal 16 lug 1933
L'Ufficio centrale o la Direzione generale competente, dopo aver compiuto le istruttorie, raccolti i documenti prescritti e provocato il parere del Consiglio di amministrazione e delle autorità sanitarie, trasmette tutti gli atti al Comitato per le pensioni privilegiate, con una relazione, nella quale sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e medico-legali e quelle altre circostanze che possano fare ammettere od escludere il diritto al trattamento privilegiato. La relazione concluderà con l'accoglimento o col diniego di concessione del trattamento privilegiato. Nel caso di proposta concessiva, sarà specificata altresì la misura e la durata del trattamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-30