Art. 3
Capo II

Art. 3

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In vigore dal 16 lug 1933
L'impiegato che, anteriormente all'assunzione in posto di ruolo, abbia prestato servizio valutabile in pensione previo riscatto e intenda chiederne il riconoscimento, deve, con la domanda diretta al capo dell'Amministrazione, produrre i documenti inerenti al servizio stesso. Il capo del personale ha cura di completare la documentazione necessaria per la emissione del relativo provvedimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-3