Art. 27
Capo IV

Art. 27

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In vigore dal 16 lug 1933
I genitori, i fratelli e le sorelle del militare morto per causa di servizio devono presentare, a corredo della domanda di pensione: 1° l'estratto del proprio atto di nascita; 2° l'estratto dell'atto di nascita del figlio o fratello defunto; 3° l'atto di morte del militare; 4° l'atto di matrimonio dei genitori del militare; 5° una dichiarazione del podestà del Comune di residenza, dalla quale risulti se ai genitori o collaterali siano venuti a mancare, per la morte del militare, i necessari mezzi di sussistenza ai sensi di legge; 6° un atto giudiziale di notorietà o un certificato municipale, comprovante la situazione di famiglia del richiedente al giorno della morte del militare e che comprenda anche i figli non conviventi col padre e con la madre, la data di nascita e l'indicazione dello stato civile di ciascuno; 7° altro simile atto o certificato, comprovante che il militare non lasciò vedova o figli con diritto a pensione e, se la richiedente è la madre, che essa si trovi tuttora in stato vedovile; 8° un certificato medico dal quale risulti lo stato di salute del padre richiedente, quando questi non abbia raggiunto l'età prescritta dalla legge; 9° l'estratto dell'atto di morte del padre del militare o di entrambi i genitori, nel caso che la pensione sia richiesta dalla madre o dai collaterali. Se il padre sia morto e la madre sia passata a nuove nozze, i collaterali devono presentare altresì l'estratto dell'atto di matrimonio della madre; 10° i certificati dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette della circoscrizione di residenza dei richiedenti, dai quali risultino le pertinenze economiche dei richiedenti stessi.
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