Art. 25
Capo III

Art. 25

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In vigore dal 16 lug 1933
Nei casi di perdita o di sospensione del diritto a pensione da parte del salariato e di conseguente concessione di pensione alla moglie o ai figli di lui, viene apposta sul decreto Ministeriale l'avvertenza relativa alla detrazione della pensione di invalidità e vecchiaia, che si effettua nei confronti della moglie e dei figli, finché il salariato sia in vita.
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