Capo III
Art. 24
24 / 69In vigore dal 16 lug 1933
La moglie ed i figli dell'impiegato che, per effetto di condanna penale, abbia perduto il diritto alla pensione o il godimento della stessa o che si trovi sospeso dall'esercizio di questi diritti, oltre i documenti indicati per i singoli casi negli articoli precedenti, devono produrre copia autentica della sentenza di condanna, passata in giudicato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-24